Posts Tagged ‘rete laica’

INCONTRO DELLA CELLULA COSCIONI BOLOGNA

Posted 05 lug 2010 — by admin
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giovedì 8 luglio ore 21.00
via Bentivogli 10/A

si terrà una riunione della Cellula Coscioni. I temi trattati saranno i seguenti:

- valutazioni sulla situazione relativa al Testamento,
- rilancio dell’attività politica della Cellula a Bologna con proposte e iniziative a partire da settembre.

Al termine della riunione seguirà un incontro congiunto con l’associazione Radicali Bologna per fare il punto sulla questione della disobbedienza civile in merito al divieto prefettizio di manifestazioni nella zona T del centro di Bologna.

Il coordinatore della Cellula
Serafino D’Onofrio

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Dibattito: La pillola RU486, libere di scegliere

Posted 09 giu 2010 — by admin
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RETE LAICA BOLOGNA
Libere e liberi di scegliere
In collaborazione con Orlando
Associazione di donne

La RU486 è una pillola abortiva. E’ stata introdotta in Francia nel 1988, in Europa negli anni ’90, ad eccezione dell’Italia e dell’Irlanda; negli Stati Uniti nel 2000. E’ stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2003 come farmaco efficace, sicuro ed essenziale. Come anche il Piemonte, la Toscana, le Marche e Trento, la Regione Emilia-Romagna l’ha introdotta nel 2005, grazie alla legge dello stato sull’importazione dei farmaci dall’estero e alla rete dei consultori familiari, punto di riferimento delle donne. Rispetto al tradizionale metodo dell’aborto per aspirazione, la RU486

  • non richiede intervento chirurgico e anestesia;
  • non comporta i rischi legati alle complicazioni possibili dell’intervento chirurgico;
  • è utilizzabile entro la settima settimana di gravidanza.

Dunque non c’è nessun motivo per ritenere che si tratti di un farmaco particolarmente pericoloso; va preso, come altri farmaci, sotto controllo medico.

Eppure in Italia il suo impiego viene ostacolato da 20 anni. Finalmente approvato, soltanto nel marzo 2010, è stato accompagnato da un polverone allarmista e pretestuoso e da prescrizioni ostruzionistiche come l’obbligo di tre giorni di ricovero ospedaliero. Così come per il testamento biologico, i nostri corpi diventano campo di battaglia per una politica e per una religione che hanno più a cuore l’affermazione dei propri principi e del proprio potere che la concretezza delle nostre vite, negandoci ancora una volta il diritto di scegliere.

Per discutere di questi temi

Lunedì 14 Giugno 2010, dalle ore 18.00
Aula Magna di Santa Cristina – Via del piombo, 5
Bologna [vedi mappa]

LA PILLOLA RU486
Libere di scegliere

Conferenza dibattito con

Carlo Flamigni e Corrado Melega,
medici ginecologi, autori dei libri
“RU486. Non tutte le streghe sono state bruciate” e
“La pillola del giorno dopo. Una guida per tutti”
L’asino d’oro Editore.

Monica Mischiatti
Associazione Luca Coscioni.

Erika Tomassone
Commissione bioetica della Chiesa Valdese
Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste.

Betty
SexyShock.

Introduce il dibattito

Katia Zanotti
Rete Laica Bologna.

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ELEZIONI REGIONALI FUORI LEGGE: I RADICALI NON MOLLANO

Posted 10 mag 2010 — by admin
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UNA DELEGAZIONE RADICALE PRESENTERA’ OGGI UN DOSSIER SULL’ILLEGALITA’ AL CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA.

Oggi, lunedì 10  maggio, una delegazione di Radicali Italiani sarà presente alla prima riunione del nuovo Consiglio Regionale.

L’iniziativa si svolgerà nell’ambito della mobilitazione nazionale organizzata da Radicali Italiani con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione le gravissime illegalità che hanno caratterizzato le ultime elezioni regionali.

Durante la manifestazione sarà distribuito un dossier nel quale si documentano le irregolarità  e le violazioni di legge denunciate dalla Lista Bonino-Pannella nel corso della campagna elettorale, tra cui quelle relative alla raccolta firme e alle modifiche della legge elettorale.

Insieme al dossier verrà  inoltrata una lettera aperta ai consiglieri regionali, per chiedere l’istituzione di una commissione di inchiesta sulle ultime elezioni regionali e, in genere, sulla negazione dei diritti civili dei cittadini durante la fase elettorale, anche allo scopo di promuovere tutte le azioni necessarie a impedire che in futuro si faccia ancora strame di diritto e di democrazia.

_____________________________________________________________

Per informazioni:

monica mischiatti

339-8150231

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RIUNIONE DELL’ASSOCIAZIONE RADICALE DI BOLOGNA

Posted 20 apr 2010 — by admin
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GIOVEDI’ 22 APRILE

ORE 21.00 – via Bentivogli 10/a
Comitato nazionale di Radicali Italiani: valutazioni e prospettive.
Partecipa Piero Capone della Direzione nazionale.
__________________________________
Info 3398150231

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Matrimonio gay: Cosa succederà il 23 marzo

Posted 16 mar 2010 — by admin
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COSA SUCCEDE IL 23 MARZO?”

Il 23 marzo la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legittimità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, rispondendo a due ordinanze del Tribunale di Venezia e della Corte d’Appello di Trento. In queste città coppie gay o lesbiche hanno chiesto e non hanno ottenuto dal Comune di residenza la possibilità di procedere alla  pubblicazione di matrimonio. In Italia sono già 24 le coppie che hanno fatto ricorso in tribunale, grazie alla mobilitazione partita dalla campagna di Affermazione Civile. Oltre a Venezia e a Trento, anche il Tribunale di Ferrara e la Corte d’Appello di Firenze hanno ritenuto questo divieto in contrasto con la Costituzione.

Queste coppie hanno voluto sollevare il problema del vuoto legislativo italiano e rimettere al centro la nostra Costituzione, che nei suoi articoli è garanzia del principio di uguaglianza tra ogni cittadino del nostro Paese. L’articolo 2 della Costituzione “riconosce e garantisce i diritti iniviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svlge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’articolo 3 recita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, e condizioni personali e sociali. E’ compito delle Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

In Italia il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso non è vietato dal Codice Civile: il carattere esclusivamente eterosessuale del matrimonio si basa su una tradizione interpretativa, ma l’articolo 29 della nostra Costituzione parla di “società naturale fondata sul matrimonio”, e non di unione tra una donna e un uomo.

Il Trattato di Lisbona, del primo dicembre scorso, e già prima la Carta di Nizza, non fanno alcun riferimento al genere dei coniugi, invita anzi a superare ogni discriminazione.

Nel resto dell’Europa Belgio, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia estendono il diritto al matrimonio a tutte le coppie, mentre Andorra, Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia,  Germania, Lussemburgo, Islanda, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Svizzera e Ungheria riconoscono pari diritti a tutte le coppie, sia eterosessuali che omosessuali.

In Italia le nostre unioni non sono riconosciute e non hanno alcuna tutela, i nostri amori sono fuorilegge, le persone omosessuali sono a tutti gli effetti cittadini di serie B.

Le associazioni LGBT bolognesi partecipano alla mobilitazione in essere in tutto il Paese in vista della data storica del 23 marzo incontrando i giornalisti e la cittadinanza VENERDI’ 19 MARZO dalle ore 12. Una società più inclusiva, in cui tutte le cittadine e i cittadini siano davvero uguali di fronte allo Stato, è una società più libera e democratica per tutte e per tutti.

Promuovono la manifestazione: Arcigay Il Cassero, ArciLesbica Bologna, Arcigay Emilia-Romagna, Agedo, Famiglie Arcobaleno, MIT, 3D – Democratici per pari diritti e dignità LGBT, Certi Diritti Bologna.

-ore 12: conferenza stampa presso il bar La Linea. Saranno presenti tutte le associazioni LGBT, una coppia che ha fatto richiesta di matrimonio e la giurista Anna Maria Tognoni di Rete Lenford – avvocatura per i diritti LGBT.

A seguire buffet.

-ore 15-18: banchetto informativo in Piazza del Nettuno con palloncini, giocolieri, artisti di strada, vino e bevande, fiesta!

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RIUNIONE DELL’ ASSOCIAZIONE RADICALE DI BOLOGNA

Posted 16 mar 2010 — by admin
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radicali bologna

VENERDì 19 MARZO
ORE 21.00 – via Bentivogli 10/a
Si discuterà di : elezioni regionali, , battaglie laiche, inizitaive contro l’illegalità.

tel: 3398150231
tel:3387623923
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VOTA GARANTITO, VOTA LAICO ELEZIONI 2010. L’EMILIA-ROMAGNA ALLA PROVA DEI DIRITTI CIVILI

Posted 12 mar 2010 — by admin
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Rete Laica Bologna Vi invita

all’incontro/dibattito smaccatamente pre-elettorale
per interrogare i candidati alle prossime elezioni regionali
sui temi del testamento biologico, dei finanziamenti alle scuole private,
dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, delle coppie di fatto

Sala Consiliare del Quartiere Porto
Via dello scalo 21 – Bologna [vedi mappa]

Lunedì 15 Marzo 2009, H 21.00
INTERVENGONO
(in ordine alfabetico)

ANDREA DEFRANCESCHI
Candidato al Consiglio Regionale
(Lista civica BeppeGrillo.it)

FRANCO GRILLINI
Candidato al Consiglio Regionale
(Italia dei Valori)

MONICA MISCHIATTI
(Radicali Italiani)

ANTONIO MUMOLO
Candidato al Consiglio Regionale
(Partito Democratico)

GIAN GUIDO NALDI
Candidato al Consiglio Regionale
(Sinistra Ecologia Libertà)

ROBERTO SCONCIAFORNI
Candidato al Consiglio Regionale
(PRC – Federazione della Sinistra)


MODERA

MAURIZIO CECCONI
portavoce Rete Laica Bologna

***

ELETTORE SODDISFATTO
O RIMBORSATO
(DAL CANDIDATO)

***

Rete Laica Bologna
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La manifestazione dell’illegalità

Posted 09 mar 2010 — by admin
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LISTA BONINO PANNELLA

Bologna , 8 marzo 2010

Oggi a Bologna il Partito Democratico  organizza una manifestazione per la legalità: legalità a senso unico? Legalità solo quando fa comodo? Noi radicali non ci saremo.

Da sessant’anni l’Italia non è uno Stato di diritto e il regime partitocratrico ha abolito i diritti dei cittadini, facendo della Costituzione carta straccia.

Peccato che i radicali queste cose le abbiano dette molto prima, nel silenzio assoluto dell’informazione.  Peccato che Emma Bonino abbia condotto un digiuno della fame e della sete per il rispetto della legalità, irrisa da maggioranza e, ahimè, anche da una parte dell’opposizione.

Peccato che oggi alla manifestazione bolognese sarà presente Vasco Errani: sì, quello stesso Vasco Errani che concorre per il terzo mandato alla carica di presidente della regione Emilia Romagna quando la legge, invece, non lo consentirebbe.

Werther Casali, candidato presidente per la lista Bonino Pannella, ha presentato, all’atto del deposito delle liste, un esposto contro Vasco Errani proprio per denunciare quest’abuso, lo stesso commesso anche dal candidato governatore della Lombardia, Formigoni. La legge è chiara e prevede “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”.

La Commissione elettorale della Corte d’Appello di Bologna non ha dato ancora alcuna risposta in merito.

La Lista Bonino Pannella ha inoltre presento nei giorni immediatamente successivi al deposito delle liste, alcune istanze per visionare i documenti presentati dalle altre liste in base alla legge sull’accesso degli atti amministrativi, ma si è scontrata con un muro di gomma. Il tribunale di Bologna e la Corte d’Appello non hanno acconsentito al controllo, che peraltro era già stato concesso in Liguria, Lombardia, Marche e dal tribunale di Parma, adducendo una motivazione stupefacente: “incompatibilità sistematica fra procedimento elettorale e accesso agli atti amministrativi, per garantire l’integrità del materiale elettorale”.

In sostanza è stato negato l’accesso perché i radicali sono stati considerati possibili devastatori e vandali.

Per ripristinare la legalità democratica, come inutilmente comunicato al Presidente della Repubblica e al Capo del Governo c’era solo una strada: quella dell’annullamento del procedimento elettorale illegale con la riconvocazione delle elezioni regionali con la riforma dei meccanismi di presentazione delle liste.

Werther Casali

Monica Mischiatti

coordinamento regionale lista Bonino Pannella

per info 339-8150231

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Staderini: agli italiani nascosta la verità di questi mesi

Posted 08 mar 2010 — by admin
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Roma, 7 marzo 2010• Dichiarazione di Mario Staderini, segretario di Radicali Italiani

Nonostante da più parti venga riconosciuta ai Radicali la responsabilità di aver fatto saltare il tappo dell’assenza di democrazia e di legalità, l’impressione è che si continui a guardare il dito anziché la luna che esso indica.

La questione di fondo, infatti, non ha ancora avuto la possibilità di essere conosciuta ne discussa dall’opinione pubblica: l’Italia non è uno Stato di diritto perché sessant’anni di partitocrazia hanno svuotato la Costituzione e abolito di fatto i diritti civili dei cittadini.
Una questione che noi Radicali poniamo da tempo: dai certificati elettorali bruciati nel 1972 sino al monito lanciato alle ultime elezioni europee indossando la stella gialla.
Anche questa volta, per mesi – nel silenzio assoluto dei media- abbiamo tentato invano di aiutare le istituzioni della Repubblica a rientrare loro stesse nella legalità di fronte alle omissioni di obblighi e violazioni di legge poste in essere da Ministeri, Comuni, Rai.
Oggi si scopre che “avevamo ragione” ma si impedisce agli italiani di conoscere le nostre ragioni, assicurando al regime che qualsiasi voce radicale sia espulsa da telegiornali e spazi di informazione.
Intanto la RAI, dopo aver cancellato per 22 mesi le tribune politiche, è riuscita nuovamente a far scomparire le tribune elettorali che dovevano essere trasmesse da settimane e delle quali non v’è traccia.
Possibile che non ci siano altri da noi per cui tutto questo è divenuto intollerabile?
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Presentato l’esposto sulla candidatura di Errani

Posted 28 feb 2010 — by admin
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CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

UFFICIO CENTRALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Il sottoscritto WERTHER CASALI 

espone quanto segue

IN FATTO

  1. 1. Nelle giornate del 28-29 marzo 2010 si terranno le votazioni per l’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario.
  2. 2. Il termine per la presentazione delle liste elettorali scadrà alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, quindi entro le ore 12 del 27 febbraio 2010.
  3. 3. L’esponente ha avuto modo di apprendere, da diversi organi d’informazione, della manifestata intenzione di candidarsi a Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna espressa dal sig. Vasco Errani,  attuale Presidente della Regione Emilia Romagna, carica che ricopre ininterrottamente dall’anno 2000.
  4. 4. Il sig. Vasco Errani ha già ricoperto due mandati completi e consecutivi quale Presidente della Giunta Regionale emiliano romagnola.
  5. 5. Entrambi questi mandati (2000–2005 e 2005–2010) sono stati svolti dal sig. Errani nella vigenza del sistema elettorale disciplinato dalla Legge Costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999 che prevede l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta Regionale.
  6. 6. L’esponente intende pertanto segnalare la situazione di incandidabilità del sig. Vasco Errani rispetto all’elezione a Presidente della Giunta Regionale della Emilia Romagna ai sensi art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2 luglio 2004, che prevede espressamente “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”.
  7. 7. L’esponente chiede pertanto che l’eventuale candidatura del sig. Vasco Errani non venga ammessa per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

1. L’art. 2, comma 1, lettera f) della legge n. 165 del 2 luglio 2004 prevede espressamente che “……le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:……f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

La legge n. 165/2004, significativamente intitolata “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”, è stata emanata dal legislatore statale in colpevole ritardo rispetto a quanto dallo stesso previsto in occasione della riforma dell’art. 122 Cost che disciplina, al primo comma, la necessità che le singole regioni provvedano con legge a regolamentare “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali…..nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”.

A tale ritardo nell’emanazione della legge “quadro” si deve il fatto che le prime elezioni regionali con il nuovo sistema elettorale, nel 2000, si sono svolte in assenza di una normativa che disciplinasse i casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente della Giunta.

Detto inadempimento da parte del legislatore è cessato allorché è stata emanata la legge n. 165 del 2 luglio 2004.

Da allora la Regione Emilia Romagna, presieduta dal sig. Errani, non ha mai provveduto a disciplinare con propria legge i casi di ineleggibilità del Presidente della Regione. Non vi ha provveduto nemmeno in sede di approvazione delle più recenti modifiche apportate al proprio statuto con la legge regionale n. 12 del 2009, nè in sede di approvazione della disciplina del procedimento elettorale, cui ha messo mano nel medesimo anno 2009 con l’art. 53 della legge regionale n.24, ove null’altro è stato disposto se non tenere ferma, in via transitoria, la disciplina posta dallo Stato nella materia in esame con le leggi, n. 108 del 1968, n. 43 del 1995, e n. 1 del 1999, disciplina questa che tuttavia nulla prevede in materia di ineleggibilità del presidente.

Ciò per altro non impedisce l’applicazione diretta del meccanismo di ineleggibilità previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f) L. n. 165/2004 che, costituisce un principio fondamentale della materia e dunque non eludibile in sede regionale.

La Ratio di tale principio è da rinvenire nell’intento di voler evitare una “deriva plebiscitaria” e, cioè, una suggestione irrazionale sull’elettorato, collegata al regime di elezione diretta del Presidente della Giunta; del resto questo limite è stabilito anche nelle costituzioni che prevedono una forma di governo presidenziale o semi-presidenziale, ed è analoga alla disposizione prevista dall’art. 51, comma 2, T.U.E.L. in relazione all’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.

È allora evidente che, nel momento in cui il legislatore (che in adempimento di un compito assegnato direttamente dalla Costituzione, stabilisce con legge il fondamentale principio dell’ineleggibilità del Presidente della Giunta Regionale dopo la conclusione del secondo mandato consecutivo) intende porre un limite ben definito alla potestà legislativa della Regione in materia, quest’ultima non possa aggirare l’ostacolo semplicemente omettendo di legiferare sul punto.

In tal senso la Regione Emilia Romagna, retta dallo stesso soggetto che oggi si ricandida alla Presidenza, non ha emanato, come già evidenziato, alcuna legge in materia di incompatibilità ed ineleggibilità del Presidente della Giunta.

Tuttavia, il cogente divieto posto dalla lettera f) della citata norma – qualificato come “principio fondamentale” (e quindi costituente limite invalicabile alla potestà legislativa regionale) dall’art. 122 Cost.- deve applicazione immediata e diretta per le motivazioni che in prosieguo si vanno ad esplicare.

In primo luogo si evidenzia che, in mancanza di leggi regionali eventualmente abrogatrici, i precetti di legge statale trovano comunque, medio tempore, integrale applicazione anche in materie di competenza regionale.

Ciò è ritenuto pacifico dal legislatore statale, dalla dottrina e persino dalla giurisprudenza costituzionale.

Ragionare diversamente, ovvero ritenere l’inapplicabilità diretta della norma statale in questione, avrebbe l’effetto di svuotare di ogni contenuto la portata della norma stessa così come intesa dal legislatore il quale, lo si ribadisce, a sua volta ha disciplinato in tal modo la materia su pressione del legislatore costituzionale.

Non c’è chi non veda come la Regione Emilia Romagna, che nel 2004 era presieduta dal medesimo soggetto che ha manifestato l’intenzione di ricandidarsi, non ha provveduto (in sei anni!) a disciplinare i casi di ineleggibilità del Presidente e degli altri membri della Giunta Regionale nonché del Consiglio Regionale come previsto dalla norma statale.

Non solo: con Legge Regionale Statutaria n. 13 del 31 marzo 2005 la Regione Emilia Romagna ha adeguato lo Statuto alle modifiche sostanziali introdotte con la riforma del Titolo V della Costituzione, e tuttavia senza dettare previsioni in ordine ai casi di ineleggibilità del Presidente della Giunta.

Ritenere inapplicabile in via diretta il criterio previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 2 della legge 165 del 2004, per l’assenza di una Legge Regionale in materia, consentirebbe allo stesso soggetto che presiede la Regione Emilia Romagna da 10 anni, di essere rieletto nel 2010, di non emanare la legge sulle ineleggibilità per altri 5 anni, di essere eventualmente rieletto nel 2015 e così via, vita natural durante, frustrando definitivamente le previsioni del legislatore statale che verrebbero dunque ad essere private di ogni efficacia vincolante.

Occorre peraltro sottolineare come la scelta di dotare di portata precettiva immediata la disposizione sull’ineleggibilità previsto dalla lettera f) sia stata opportunamente ponderata dal legislatore statale come emerge dalla lettura dei lavori preparatori alla legge dai quali si apprende che il testo legislativo fu modificato dal Senato per “sopprimere” la “libera scelta delle Regioni di avvalersi o meno di tale possibilita`” di “prevedere che il Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, non può essere eletto immediatamente per la terza volta”.

A prescindere dal contenuto dei lavori preparatori, tale netta scelta metodologica la si può carpire dalla diversa sostanza e carattere impressi dal legislatore alla norma in oggetto -contenente il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente Regionale- rispetto alle altre norme sull’ineleggibilità contenute nella medesima legge: balza infatti agli occhi che, mentre ogni altra disposizione contenuta in tale comma 1 dell’art. 2, dalla lett. a) sino alla lett. e), ha sostanza di indirizzo o di orientamento -di cui il legislatore regionale dovrebbe colmare i vuoti o dirimere le incertezze residue per poter giungere a confezionare una norma a carattere applicativo- la disposizione della lett. f) si distingue per la sua compiutezza, tale da poter individuare il divieto di terzo mandato come precetto di applicazione pronta ed immediata: cosa potrebbe essere aggiunto per chiarificare una norma che già prevede “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”?

Dottrina e giurisprudenza sono solite distinguere tra cause di incandidabilità ed ineleggibilità ove “le prime non sono sanabili in quanto incidono oggettivamente e preclusivamente sulle capacità di elettorato passivo, con conseguente nullità dell’elezione, le seconde incidono diversamente sull’esercizio della stessa capacità, potendo l’ostacolo essere rimosso per volontà dell’interessato[1].

Costituisce certamente motivo ostativo, insormontabile e non sanabile, rispetto ad un’ipotetica immediata rielezione del sig. Errani, l’avere lo stesso ricoperto il duplice mandato: nell’ipotesi in cui il sig. Errani fosse candidato ed eletto, nulla potrebbe essere fatto, a posteriori, per eliminare tale insanabile vizio.

Ed in presenza di un vizio non sanabile, di tale guisa, prescindendo da dispute terminologiche sull’indole di cause di “ineleggebilità” ovvero di “incandidabilità” siamo effettivamente in presenza di una situazione che “ha carattere originario ed irremovibile, realizzandosi sin dalla presentazione del candidato alle elezioni e non trovando rimedi possibili da parte sua una

volta eletto, sicché il successivo accertamento da parte degli organi competenti non può che avere natura dichiarativa ed effetto “naturalmente” retroattivo”.

Anticipando infine una delle possibili “contestazioni” rispetto all’applicabilità alle prossime elezioni regionali del divieto di cui alla lettera f), si sottolinea come la norma, in relazione all’applicazione richiesta dall’esponente, non possa certamente essere qualificata come retroattiva: la stessa, infatti, non estende la sua efficacia al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore (lo sarebbe stata laddove avesse prescritto testualmente che essa andasse applicata anche alle elezioni già avvenute).

In realtà la norma si limita a provvedere, per il futuro, la non immediata rieleggibilità a Presidente della Giunta Regionale di chi ha già ricoperto per due mandati consecutivi dell’incarico.

Ed è evidente che, laddove il legislatore avesse voluto intendere che i mandati ricoperti prima dell’emanazione di tale norma non andassero quantificati ai fini del calcolo, lo avrebbe inevitabilmente espresso.

Nel caso di specie, l’art. 2, comma 1, lett. f), l. n. 165/2004 ha previsto la “non immediata rieleggibilità” in relazione alla circostanza dello “scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”, da valutarsi, quest’ultima circostanza, in relazione alla disciplina vigente al tempo del suo verificarsi e dunque da considerarsi come semplice “fatto presupposto” o “fatto generatore” che la legge sopravvenuta non tocca. L’unico fatto che l’art. 2, comma 1, lett. f) della l. n. 165/2004 disciplina in modo vincolante e pro futuro è la “rielezione” del Presidente, che la norma può vietare, ed in effetti vieta, sino dalla sua entrata in vigore, sebbene in relazione al fatto storico pregresso di due precedenti mandati a suffragio universale, su cui non si manifestano vincoli retroattivi.

Ne discende che il divieto di rielezione dell’ art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 ben può trovare applicazione da subito, senza per questo manifestare alcun effetto da bollare come retroattivo, nel caso di chi, come l’attuale Presidente della Regione Emilia Romagna, per fatto storico pacifico ha già ricoperto quella medesima carica per due mandati consecutivi, in base ad elezione popolare diretta (2000-2005 e 2005-2010); e ciò ancorché lo stesso art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 sia entrato in vigore solo dopo l’inizio del primo (2000-2005) dei due mandati che il Presidente ha ricevuto in passato, in virtù della disciplina allora vigente.

Il ragionare diversamente vorrebbe dire d’altronde non solo posticipare enormemente nel tempo (al 2015) l’effetto di un divieto di rielezione già in vigore dal 2004, frustrandone sino ad allora la ratio limitatrice dell’acquisizione di una posizione di personale vantaggio sui potenziali contendenti da parte di chi ricopre lungamente la carica, ma vorrebbe dire anche tradire la ragione di fondo per cui in genere è stabilito il principio di irretroattività delle leggi.

La ragione di fondo del principio di irretroattività delle leggi, anche come rappresentata dalla giurisprudenza, è nella salvaguardia della buona fede come ignoranza incolpevole di modificazioni che potrebbero sopraggiungere, e dunque nella salvaguardia di “situazioni maturate e consolidatesi attraverso forme e modalità che non possono venir meno in conseguenza di fatti sopravvenuti”.

Una tale ragione di fondo di tutela della buona fede non ha, in maniera persino intuitiva, nulla ha che spartire con la situazione del Presidente Errani, il quale sin dal 2004, e dunque ancor prima della conclusione del primo dei due mandati consecutivamente ricevuti ed espletati alla Presidenza della Regione, perfettamente conosceva l’impedimento ad una successiva terza rielezione.

Nel caso nostro, tuttavia, è proprio il tenore stesso dell’art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 a suggerire il risalto da accordare al mandato elettivo del Presidente della Regione in corso al momento della sua entrata in vigore, ai fini dell’applicazione per l’avvenire del divieto di “immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo”, allorché riferisce il divieto stesso all’ “eletto a suffragio universale e diretto”. Tale riferimento rende esplicita la rilevanza da accordare al primo mandato “a suffragio universale e diretto”, che era appunto in corso nel 2004, e nel contempo esclude che possano rilevare mandati svolti come Presidente

indirettamente eletto dal Consiglio regionale.

E questa soluzione è, ripetesi, ragionevolissima: poiché, proprio a tener conto che la stessa persona potrebbe aver esercitato anche altri precedenti mandati di Presidente della Regione in quanto indirettamente eletto dal Consiglio regionale, il postulare che l’art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 non permetta di tener conto dell’effettuazione del mandato a suffragio universale e diretto in corso alla sua entrata in vigore potrebbe davvero rendere del tutto velleitario lo scopo del disposto legislativo il quale, giova ribadirlo, è quello di evitare l’accumulo di potere personale di chi ricopra troppo lungamente la carica.

Tutto quanto sopra, peraltro, è già stato evidenziato dalla Suprema Corte con riguardo ad analogo problema della non immediata rieleggibilità dei sindaci dopo il secondo mandato consecutivo, posto che le leggi elettorali che hanno inteso dispiegare efficacia solo a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, lo hanno previsto in via esplicita (Cass., sez. I, Civ., 29 gennaio 2008, n. 2001).

*          *          *

In ragione di quanto fin qui esposto e dedotto l’esponente chiede che le S.V. Illustrissime, in sede di esame della candidatura del sig. Errani, non ammetta la stessa per i motivi evidenziati in ricorso.

Nella denegata ipotesi in cui la candidatura del sig. Errani non dovesse essere eliminata l’esponente si riserva comunque di impugnare l’eventuale deliberazione del Consiglio Regionale della Emilia Romagna di convalida dell’ennesima elezione del sig. Errani.

Rimini-Bologna, 26 febbraio 2010

Werther Casali


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